Art.1 – Finalità degli interventi e condizioni di fruizione da parte dei soci.
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Il presente regolamento disciplina gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. J), dello Statuto dell’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, nel seguito sinteticamente denominata Anp.
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Gli interventi di cui al precedente comma hanno la finalità di sostenere i soci dell’Anp che si vengano a trovare in particolari condizioni di difficoltà economiche per eventi connessi all’esercizio della loro attività professionale di dirigenti, con i limiti e le esclusioni di cui al successivo comma 4.
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I predetti interventi consistono nell’erogazione di contributi economici una tantum, che saranno posti a carico di un’apposita voce da istituire nel bilancio di previsione dell’Anp ed erogati con le modalità di cui ai successivi articoli.
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L’erogazione dei contributi è esclusa:
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per danni derivanti al socio da infortunio, anche per causa di servizio;
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per danni a terzi o per pregiudizi economici derivanti dall’esercizio del diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria per i quali la vigente normativa prevede rimborsi o indennizzi, o che siano assicurati dalle polizze collettive di cui all’art. 6, comma 1, dello Statuto dell’Anp, o da altra polizza assicurativa stipulata dai soci individualmente o, per loro conto, dalle Amministrazioni di appartenenza;
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per eventi determinati da dolo del socio.
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All’erogazione dei contributi possono accedere tutti i soci iscritti all’Anp da almeno un anno alla data dell’istanza. Nessun socio potrà usufruire dei contributi in due esercizi finanziari consecutivi, né più di due volte nel corso di un quinquennio.
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L’effettiva erogazione dei contributi è deliberata insindacabilmente ed in via definitiva dal Comitato di gestione di cui al successivo art. 3, esclusivamente a favore dei richiedenti che sono regolarmente iscritti all’Anp al momento della deliberazione da parte del Comitato.
Art. 2 – Ammontare complessivo annuale dei contributi.
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Il bilancio di previsione approvato annualmente, incluse le eventuali variazioni, dal competente organo statutario, stabilisce l’ammontare complessivo dei contributi erogabili per ciascun esercizio finanziario.
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I contributi sono erogati in unica soluzione entro il 31 Dicembre di ogni anno.
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L’importo totale dei contributi effettivamente erogati nel corso dell’esercizio finanziario non può eccedere per alcun motivo l’ammontare di cui al precedente comma 1. Eventuali economie di gestione entreranno a far parte dell’avanzo di esercizio.
Art. 3 – Comitato di gestione degli interventi.
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La gestione degli interventi di cui al presente regolamento è affidata ad un Comitato di gestione, composto da tre membri designati dall’organo statutario dell’Anp a cui compete l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
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Sono designabili quali membri del Comitato di gestione anche esperti in materie giuridiche o economiche che non rivestono la qualifica di socio dell’Anp.
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Il Comitato di gestione elegge tra i propri membri un Presidente.
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Il Comitato di gestione adotta le sue deliberazioni con votazione palese dei suoi membri. Non sono consentite astensioni. Ogni deliberazione dovrà essere adeguatamente motivata.
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Il Comitato di gestione ha sede presso la Segreteria Amministrativa dell’Anp e si riunisce almeno una volta nel corso dell’esercizio finanziario. Le riunioni avvengono in forma non pubblica. Le risultanze di ciascuna riunione sono riportate su un apposito registro dei verbali, depositato presso la Segreteria Amministrativa, presso la quale debbono essere custoditi in originale tutte le istanze presentate dai soci, la documentazione prodotta e tutti gli altri atti connessi, che costituiscono allegati dei suddetti verbali.
Art. 4 – Modalità di esame delle istanze e di computo ed attribuzione dei contributi.
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I soci dell’Anp che si vengano a trovare nelle condizioni previste dal presente regolamento, possono presentare richiesta di contributo mediante istanza scritta e documentata, firmata in originale dal socio richiedente, da inoltrarsi unicamente per raccomandata al Presidente del Comitato di gestione – presso Segreteria Amministrativa Anp, Viale del Policlinico 129/a, 00161 Roma - entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno. A tal fine fa fede la data del timbro postale di spedizione. Eventuali richieste inoltrate dopo tale data verranno prese in considerazione nel corso del successivo esercizio finanziario. Non verranno prese in considerazione istanze inoltrate con modalità difformi da quelle previste dal presente articolo o non corredate dalla documentazione nella forma prescritta.
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Le istanze presentate dai soci sono dichiarate accoglibili dal Comitato di gestione soltanto se rispondenti a tutte le seguenti condizioni, fra loro congiunte:
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le istanze dovranno essere corredate dalla documentazione idonea ad attestare l’avvenuto pagamento in forma diretta e personale da parte del socio delle somme per le quali è richiesto il contributo; non saranno prese in considerazione istanze riferite a pagamenti la cui data sia anteriore di oltre un anno dalla data di invio dell'istanza, così come determinata ai sensi del precedente comma 1;
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le istanze dovranno essere corredate da documentazione idonea a dimostrare l’assoluta inevitabilità ed indifferibilità dell’esborso, da parte del socio, delle somme per le quali è richiesto il contributo, nonché ad attestare tutti i tentativi esperiti in ogni sede consentita, giudiziale ed extragiudiziale, per opporsi al pagamento o per ridurne l’ammontare;
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le istanze dovranno contenere, o ad esse dovrà essere allegata, esplicita dichiarazione resa sotto la responsabilità del richiedente, ai sensi delle vigenti norme, attestante che la documentazione prodotta è veritiera e che non è stata presentata analoga richiesta per gli stessi motivi ad alcun altro soggetto.
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Esaminate tutte le istanze regolarmente pervenute, il Comitato di gestione formulerà le motivazioni di rigetto per quelle eventualmente dichiarate non accoglibili e le comunicherà per iscritto ai relativi richiedenti.
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Per ciascuna delle istanze dichiarate accoglibili il Comitato di gestione procederà alla definizione dell’ammontare del contributo attribuibile operando secondo i seguenti criteri:
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sulla somma per la quale il contributo viene richiesto, si applica una riduzione, a titolo di franchigia, pari al 10 per cento
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l'ammontare di ciascun contributo non potrà in ogni caso eccedere l'importo complessivo di 5.000,00;
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nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi così determinati sia superiore alla disponibilità di bilancio a tal fine prevista per l’esercizio finanziario in corso, il Comitato di gestione provvederà alla loro riduzione proporzionale in misura tale da consentirne la capienza nella disponibilità di cui sopra.
Art. 5 – Liquidazione dei contributi.
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La liquidazione dei contributi ai richiedenti, così come determinati con la procedura di cui al precedente art. 4, avverrà a cura della Segreteria Amministrativa dell'Anp, viste le risultanze delle riunioni del Comitato di gestione attestate nei relativi verbali, esclusivamente mediante bonifico bancario. Tutte le operazioni di liquidazione dovranno essere inderogabilmente effettuate entro il 31 Dicembre di ogni anno.